L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Dal 1° gennaio 2020 il comma 738 dell’art.1 della legge n.160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito l’imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1 comma 639, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti(TARI).
Nel contempo lo stesso comma 738 ha ridisciplinato l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dell’art.1 della citata legge n.160/2019.
La riforma IMU non giunge alla creazione di un nuovo tributo, bensì scrive una nuova disciplina che ricalca quasi interamente la precedente.
Si conferma che:
- l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- si segnala la nuova definizione di pertinenza, che è tale solo l’area pertinenziale definita esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente all’area occupata dal fabbricato;
-Il comma 741 riproduce i casi di assimilazione alle abitazioni principali già presenti nella precedente disciplina
– In tale ambito si segnala il caso di assegnazione della casa familiare (e non più coniugale) ove rileva unicamente il provvedimento di assegnazione del giudice al genitore affidatario dei figli, in capo al quale viene costituito un diritto di abitazione ai soli fini IMU ;
- Le detrazioni per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 è solo quella di 200 euro;
- la detrazione di 200 si applica agli alloggi assegnati dagli IACP o enti similari ma l’aliquota è quella che delibera il comune.
Riferimenti normativi: 1) Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020); Circolare n.1/DF del 18 marzo 2020.
Riduzione della base imponibile al 50%
Le fattispecie che nella precedente disciplina trovavano fonte nel comma 3 dell’articolo 13 del d.l. 201/2011, sono state inserite nel comma 747 della citata legge n.160/2019 con tre distinte lettere:
- Il fabbricato storico o artistico (ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.22/01/2004, n.42);
- Il fabbricato inagibile o inabitabile;
- Il comodato ai parenti.
Dal 1° gennaio 2016 non esistono comodati assimilati all’abitazione principale come all’epoca dell’ICI. I comodati che rispettano solo i requisiti QUI DI SEGUITO ELENCATI avranno diritto a una riduzione della base imponibile del 50% anche nella nuova disciplina IMU; con la nuova formula che conferma la possibilità prevista dalla legge di bilancio 145/2018, di estendere il beneficio, in caso di decesso del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minori. Per il lo specifico dettaglio dei requisiti da rispettare e della modulistica si rimanda al sottostante paragrafo "Ulteriori informazioni".
Si pubblica il Regolamento adottato dal Consiglio comunale, a decorrere dall'anno 2016, in tema di Reclamo/Mediazione di cui al novellato art.17 bis del D. Lgs. n.546/1992, in tema di strumenti deflattivi del contenzioso tributario.
IMU – Casistica alloggi concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado – MODULISTICA distinta per tipologia di agevolazione
A chi è rivolto
Soggetti passivi IMU titolari di alloggi concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado.
Descrizione
Per il corrente anno d’imposta 2025, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio comunale per l’anno 2025, ha ritenuto di confermare le aliquote IMU già vigenti nell’anno precedente, approvando il prospetto aliquote IMU (2025 primo anno di applicazione obbligatoria) riuscendo a replicare le aliquote del 2024 nel 2025; tra le quali è prevista l’aliquota agevolata al 7,6 per mille per gli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado del comodante, ove siano rispettati i requisiti previsti dal Prospetto Aliquote Anno 2025 (qui allegato) ed al quale si rimanda per i necessari dettagli.
Oltre all’aliquota agevolata introdotta dal Comune, è possibile applicare una ulteriore agevolazione introdotta dallo Stato, che comporta la riduzione al 50% della base imponibile del fabbricato, qualora siano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019.
Come fare per
Agevolazione comunale
L’agevolazione consente di applicare l’aliquota agevolata del 7,6 per mille ai fini del calcolo dell’IMU per l’anno corrente, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- Requisito 1: rapporto di parentela tra comodante (proprietario dell’alloggio) e comodatario (occupante dell’alloggio).
Il comodante (che è tenuto a versare l’IMU) deve essere legato da un
rapporto di parentela di primo grado (genitore o figlio) con il comodatario (che non è tenuto a versare l’IMU).
Il comodatario deve essere maggiorenne.
- Requisito 2: limite al numero di alloggi posseduti dal comodante e loro collocazione.
Non sussiste alcun limite al possesso di alloggi né sul territorio del Comune di Quarona né in qualsiasi altro comune d’Italia.
Ovviamente l’alloggio, o gli alloggi, concessi in comodato devono esistere sul territorio del Comune di Quarona. Ricadono nell’agevolazione anche le pertinenze (C/2, C/6 o C/7) poste al servizio dell’alloggio concesso in comodato, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- Requisito 3: utilizzo dell’alloggio concesso in comodato.
L’alloggio detenuto dal comodatario che lo occupa deve essere utilizzato da questi come propria abitazione principale.
- Requisito 4: classificazione catastale degli alloggi.
L’agevolazione riguarda gli alloggi in genere, anche quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- Requisito 5: registrazione del contratto di comodato.
Per l’applicazione dell’agevolazione
non è necessaria la registrazione del contratto trattandosi di comodato gratuito tra parenti.
- Requisito 6: obblighi dichiarativi.
Il comodante assolve gli obblighi dichiarativi
compilando e presentando entro il 31 dicembre dell’anno, a pena decadenza del beneficio,
l’apposito modulo (denominato “Dichiarazione uso gratuito Aliq. com. agev.” QUI ALLEGATO) con il quale dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata.
Restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente sempre che non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all’agevolazione.
Al venir meno dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all’ufficio tale informazione
compilando il modello di cessazione comodato (denominato “Dichiarazione di cessazione agevolazione comunale” QUI ALLEGATO) e presentandolo entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono persi i requisiti.
Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del comodante e concesso al comodatario non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra indicati.
Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, anche uno solo dei requisiti sopra indicati.
Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell’aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.
Agevolazione statale
L’agevolazione comporta la
riduzione al 50% della base imponibile dell’alloggio, e delle relative pertinenze, ai fini del calcolo dell’IMU. In pratica si ha il dimezzamento dell’imposta per il periodo di sussistenza dei requisiti. Per poter beneficiare
dell’agevolazione statale occorre rispettare tassativamente i requisiti definiti dall’art. 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019:
- Requisito 1: rapporto di parentela tra comodante (proprietario dell’alloggio) e comodatario (occupante dell’alloggio).
Il comodante (che è tenuto a versare l’IMU) deve essere legato da un rapporto di parentela di
primo grado (genitore o figlio) con il comodatario (che non è tenuto a versare l’IMU).
Il comodatario deve essere maggiorenne.
Il comodante ed il comodatario devono avere la propria residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Quarona.
- Requisito 2: limite al numero di alloggi posseduti dal comodante e loro collocazione.
Il comodante deve possedere (nel senso che deve essere obbligato al versamento dell’IMU) al massimo due alloggi, e relative pertinenze, sull’intero territorio nazionale ancorché posseduti in quota, entrambi gli alloggi devono essere siti sul territorio del Comune di Quarona.
Non fa decadere l’agevolazione il possesso di altri immobili (fabbricati, terreni agricoli o aree fabbricabili), ovunque ubicati, purché diversi dagli alloggi, o la titolarità della nuda proprietà su eventuali ulteriori alloggi oltre il limite fissato.
- Requisito 3: utilizzo degli alloggi.
L’alloggio detenuto dal comodatario che lo occupa deve essere utilizzato da questi come propria residenza anagrafica e dimora abituale.
L’eventuale ulteriore alloggio posseduto dal comodante nel medesimo Comune di Quarona deve essere utilizzato da questi come propria abitazione principale ove vi esercita la residenza anagrafica nonchè sua dimora abituale e del proprio nucleo familiare.
L’agevolazione si estende alle pertinenze entro i limiti fissati dall’art. 1, comma 741, lettera b), legge n. 160/2019.
- Requisito 4: classificazione catastale degli alloggi.
L’agevolazione è esclusa per gli alloggi classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- Requisito 5: registrazione del contratto di comodato.
Il contratto di comodato d’uso gratuito (sia nel caso di forma scritta che nel caso di forma verbale)
deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate. Con la regolare registrazione del contratto il beneficio ha valenza dalla data di stipula del contratto stesso, sempre che siano rispettati tutti gli altri requisiti.
- Requisito 6: obblighi dichiarativi IMU.
Il comodante che ritiene di aver diritto al beneficio dal corrente anno d’imposta, è tenuto a comunicare all’ufficio tale informazione
compilando il modello di comunicazione contratto comodato gratuito (denominato “Comunicazione contratto registrato comodato gratuito” QUI ALLEGATO) presentando all’Ufficio Tributi, entro il 30 giugno dell’anno corrente (2025), la comunicazione di variazione relativa al precedente anno d’imposta (2024), nella quale indicherà i dati catastali dell’alloggio e delle pertinenze che godono del beneficio e la sua decorrenza. Non è più necessario inviare la dichiarazione IMU per la riduzione dell’IMU (agevolazione statale) in caso di comodato gratuito registrato tra i parenti di primo grado, grazie all’abolizione dell’obbligo di trasmettere tale documento (art. 3-quater della legge di conversione del Decreto Crescita).
Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del comodante e concesso al comodatario non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra indicati.
Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, anche uno solo dei requisiti sopra indicati.
Non cumulabilità delle due agevolazioni
Constatato che sulla base di quanto sopra indicato emerge che l’agevolazione statale rappresenta un sottoinsieme dell’agevolazione comunale.
Qualora si ravvisi il possibile caso che fossero applicabili entrambe le agevolazioni, in quanto il comodante, che rispetta i requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata comunale rispetta anche i requisiti per l’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile; potrà applicare l’agevolazione maggiore, ossia a Lui più favorevole, presentando l’apposita comunicazione per l’agevolazione statale, in quanto, da Regolamento IMU è esclusa la cumulabilità delle agevolazioni.
Nel caso, invece, non rispetti i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione statale, potrà applicare la sola aliquota agevolata comunale, previa presentazione della dichiarazione per l’agevolazione comunale.