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Atti di Nascita

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La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente la nascita di un bambino agli Uffici dello Stato Civile del Comune. 


A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente la nascita di un bambino agli Uffici dello Stato Civile del Comune. 

Come fare

La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino. Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori. Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).   La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.

Cosa serve

La denuncia di nascita può essere resa: 1) per i genitori uniti in matrimonio: - da uno dei due genitori o entrambi - da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile) - da medico/ostetrica che ha assistito al parto - da persona che ha assistito al parto 2) per i genitori non uniti in matrimonio: - dalla sola madre che intende riconoscere il figlio - dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
3) solo dal padre.   Allegati: 1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 2) Documento valido di identità del dichiarante (preferibilmente la carta d'identità)
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua italiana [solo per i genitori stranieri se coniugati]

Cosa si ottiene

Atti di Nascita

Tempi e scadenze

Può essere resa, entro tre giorni dalla nascita, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita oppure, entro dieci giorni dalla nascita, presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio  Comune di residenza.  

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 21/09/2023


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