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Matrimonio Civile

E' il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco.

Deve essere preceduto dalle pubblicazioni di matrimonio e deve essere celebrato dopo il 3° giorno ed entro 180 giorni dalla data di pubblicazione.

 Il rito civile verrà celebrato, dal Sindaco o dall’Ufficiale di Stato Civile delegato il giorno concordato, alla presenza di due testimoni, nella sala consiliare del Palazzo Comunale.

Nel caso di cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete.



Descrizione

E' il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Deve essere preceduto dalle pubblicazioni di matrimonio e deve essere celebrato dopo il 3° giorno ed entro 180 giorni dalla data di pubblicazione.  Il rito civile verrà celebrato, dal Sindaco o dall’Ufficiale di Stato Civile delegato il giorno concordato, alla presenza di due testimoni, nella sala consiliare del Palazzo Comunale. Nel caso di cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete.

Come fare

REGIME PATRIMONIALE Il regime patrimoniale che, per legge, regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi, è quello della comunione dei beni. Comunione legale è il regime patrimoniale dei beni, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso. La comunione dei beni comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune indipendentemente dall’apporto reale di ognuno. L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi(art. 180 del c.c.). Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio, i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, i beni di uso strettamente personale e i loro accessori, i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (art.179 del c.c.). Tale elencazione ha valore esemplificativo e non esaustivo. La separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l’amministrazione esclusiva. Gli sposi che intendono regolare i loro rapporti patrimoniali con la separazione dei beni, devono comunicarlo all’Ufficiale di Stato civile al momento della richiesta di pubblicazione e comunque prima della celebrazione . Nel caso uno o entrambi gli sposi siano di cittadinanza non italiana, è possibile richiedere l'applicazione della legge dello Stato di appartenenza per quanto attiene il regime patrimoniale che regola i rapporti tra i coniugi.   N.B. PER QUALSIASI CAMBIAMENTO DEL REGIME PATRIMONIALE , DOPO IL MATRIMONIO , OCCORRE RIVOLGERSI AD UN NOTAIO PER LA STIPULAZIONE DI UN’ APPOSITA CONVENZIONE. LA CONVENZIONE VERRÀ POI TRASMESSA DAL NOTAIO ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO, AI FINI DELL’ANNOTAZIONE SULL’ATTO DI MATRIMONIO.

Cosa si ottiene

Matrimonio Civile

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Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Deve essere preceduto dalle pubblicazioni di matrimonio e deve essere celebrato dopo il 3° giorno ed entro 180 giorni dalla data di pubblicazione

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Pagina aggiornata il 01/01/1900


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